Il filo tra ammissibile e illecito è sottilissimo. Basta un niente per essere accusati di violazione della privacy, reato punibile penalmente, anche se si prova un tradimento

L’avvento di internet e dei social network, se da un lato ha facilitato la possibilità di intrattenere relazioni affettive e sentimentali – anche a discapito della fedeltà coniugale – dall’altro ne ha reso più semplice la scoperta da parte del partner tradito, rappresentando una vera e propria fonte di tracce digitali.

Spesso accade, infatti, che il coniuge, insospettito, cerchi di raccogliere quante più prove a carico del consorte da utilizzare nei giudizi di separazione e divorzio, al fine di dimostrare l’infedeltà dell’altro.
In questi casi, si pone il problema di verificare se e quando tali ingerenze nella privacy altrui possano essere legittimate, senza sfociare in condotte vietate dalla legge.
Ad esempio, nell’ipotesi di intercettazioni telefoniche effettuate, in casa, da un coniuge all’insaputa dell’altro, la Corte di Cassazione con la sentenza 46202 del 2 dicembre 2003 ha ritenuto sussistente il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (articolo 615 bis del Codice Penale), a prescindere dal rapporto di convivenza coniugale.
E ancora, la giurisprudenza penale ha stabilito che è proibito al coniuge, in virtù dell’articolo 616 comma 1 del Codice Penale, di prendere visione della corrispondenza diretta all’altro, senza il suo consenso espresso o tacito ( Cassazione Penale, Sezione V, sentenza 8838 del 10 luglio 1997).
Va precisato che, per la legge, i messaggi di posta elettronica (email, messanger, skype ed altro), e gli sms sono veri e propri mezzi di corrispondenza e che, come tali, non possono essere violati in alcun modo al pari della posta ordinaria.
Tuttavia, il fatto che una determinata condotta sia lesiva della privacy altrui e dunque passibile di denuncia – querela, non vale ad escludere la possibilità, da parte del partner “tradito”, di impiegare le prove dell’infedeltà così raccolte nel giudizio di separazione.
In sede civile sarà, infatti, rimessa al Giudice la valutazione circa l’ammissibilità o meno della prova acquisita in violazione della riservatezza del coniuge.
Del resto, il Testo Unico sulla Privacy (Decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003), pur prevedendo l’obbligo del preventivo consenso dell’interessato per la trattazione dei suoi dati personali, consente una deroga proprio quando questi ultimi debbano essere impiegati per far valere un diritto avanti all’Autorità Giudiziaria.
Ciò, in linea di massima, consentirebbe al coniuge tradito di giustificare la propria condotta intrusiva, motivandola con la necessità di dimostrare, in sede giudiziale, l’infedeltà del consorte ai fini della domanda di addebito.
A questo scopo, tuttavia, è necessario che la produzione del materiale raccolto in violazione della privacy rappresenti l’unica fonte di prova del presunto tradimento e che i dati personali del coniuge “fedifrago” siano trattati esclusivamente per tale finalità.

avv. Anna Canzolino

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Di Gigi Di Mauro

Giornalista con esperienza quasi quarantennale, è educatore e pedagogista clinico. Da oltre un ventennio si dedica allo studio della storia comparata delle religioni, ottenendo nel 2014 dal Senato accademico dell'MLDC Institute di Miami una laurea Honoris Causa in studi biblici. È autore di alcuni saggi, tra i quali uno sulle bugie di storia e religione

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