Profumo di Pizza: Un Caso Giudiziario sulle Immissioni Olfattive

La Corte di Cassazione ha stabilito un precedente significativo riguardo alle immissioni olfattive provenienti da attività commerciali. Nel caso specifico di una pizzeria, una sentenza del 2016 (n. 45225) ha confermato la condanna della proprietaria per molestie derivanti dall’odore intenso emanato dalla cottura delle pizze. Gli inquilini degli edifici adiacenti si erano lamentati di un fastidioso odore che permeava le aree comuni, come scale e garage, e persino le loro abitazioni, nonostante le finestre fossero chiuse. La proprietaria era stata inizialmente condannata per violazione dell’articolo 674 del codice penale, obbligata al pagamento di un’ammenda e al risarcimento dei danni. La difesa aveva sostenuto che l’aroma della pizza non costituisse una molestia rilevante, ma la Corte ha rigettato l’appello, affermando che, ai sensi della legge, non è necessario dimostrare un danno effettivo, ma solo che le immissioni olfattive siano potenzialmente offensive o moleste. La testimonianza di un solo inquilino che non aveva percepito alcun disturbo è stata ritenuta inattendibile, dato il peso delle altre prove testimoniali e le relazioni concordanti di un funzionario della ASL e un tecnico dell’Agenzia regionale per l’ambiente, che confermavano la presenza di un odore intenso e persistente. In definitiva, la Corte ha stabilito che anche l’aroma caratteristico della pizza, in determinate circostanze e intensità, può superare la soglia di tollerabilità, configurando un reato di immissioni olfattive. La condanna per l’ammenda e il risarcimento è stata pertanto confermata.