Limitazioni alla libertà individuale durante l’emergenza sanitaria: compatibilità con la Costituzione?

Recenti provvedimenti governativi che limitano la libertà di movimento hanno suscitato polemiche sui social media, con accuse di violazione della Costituzione Italiana. Tuttavia, un’analisi approfondita dimostra la legittimità di tali misure. Numerosi messaggi online incitano alla disobbedienza civile, promuovendo teorie complottiste e contestando l’anticostituzionalità dei decreti. E’ importante chiarire che, sebbene la Costituzione garantisca diritti fondamentali come la libertà personale (art. 13), la libertà di riunione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19), essa prevede anche la possibilità di limitazioni in situazioni eccezionali. L’emergenza sanitaria, infatti, richiede un bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute pubblica, quest’ultima considerata diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività (art. 32). La Costituzione, lungi dall’essere un testo rigido, è strutturata per adattarsi a contesti imprevisti. I padri costituenti, nel 1947, hanno creato un sistema flessibile, capace di affrontare eventi come le pandemie. L’articolo 16, in particolare, prevede restrizioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o sicurezza, escludendo motivazioni politiche. I decreti governativi in questione, emanati ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 400/1988, hanno forza di legge ordinaria e, pertanto, rispettano la gerarchia delle fonti del diritto, senza derogare alla Costituzione. In definitiva, il governo può legittimamente restringere alcune libertà individuali per proteggere la salute pubblica, operando un bilanciamento proporzionato e adeguato tra i diversi interessi costituzionalmente protetti.