Denominazioni alimentari: la Corte UE chiarisce le norme sui prodotti vegetali

La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza (causa C-422/16) che stabilisce limiti all’utilizzo di termini tradizionalmente associati ai prodotti lattiero-caseari per i prodotti vegetali. Il regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante l’organizzazione dei mercati agricoli, vieta l’impiego di denominazioni come “latte,” “formaggio,” “yogurt” e altre simili per prodotti a base vegetale, salvo eccezioni specificamente elencate. La decisione fa seguito a un’azione legale intentata dal Verband Sozialer Wettbewerb, un’associazione tedesca per la tutela della concorrenza leale, contro la TofuTown, una azienda tedesca produttrice di alimenti vegani, per la commercializzazione di prodotti vegetali con denominazioni tipiche del settore lattiero-caseario. La Corte ha ritenuto che tale pratica potesse ingannare i consumatori, creando confusione, anche in presenza di indicazioni aggiuntive sulla natura vegetale del prodotto. La TofuTown aveva contestato la sentenza, evidenziando una disparità di trattamento rispetto ai sostituti della carne e del pesce, ma la Corte ha sottolineato la diversità tra le categorie di prodotti e, di conseguenza, la diversità delle relative normative. In definitiva, la sentenza riafferma che il termine “latte” si riferisce esclusivamente alla secrezione mammaria, mentre “prodotti lattiero-caseari” indica esclusivamente i derivati del latte. Di conseguenza, per i prodotti vegetali si devono utilizzare denominazioni alternative, come “bevanda vegetale,” evitando qualsiasi termine che possa suggerire una composizione o origine di tipo animale.