Annullamento multe per eccesso di velocità: quando le sanzioni sono nulle

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni ha invalidato multe per eccesso di velocità rilevate tramite tutor sull’autostrada Salerno-Napoli. La motivazione risiede nella presenza di uscite intermedie lungo il tratto controllato, creando una disparità di trattamento tra gli automobilisti: chi utilizza le uscite evita il rilevamento, a differenza di chi percorre l’intero tracciato. Tale situazione viola le norme che stabiliscono l’incompatibilità tra tutor e uscite intermedie sui percorsi monitorati. La legislazione italiana regolamenta con precisione l’utilizzo di sistemi di rilevazione della velocità. L’articolo 142, comma 6 bis, del Codice della Strada sancisce la legittimità delle multe solo se gli autovelox e i tutor sono adeguatamente segnalati e ben visibili, sia che si tratti di dispositivi fissi o mobili. La segnalazione preventiva deve garantire all’automobilista un tempo sufficiente per avvistare l’apparecchiatura, considerando la tipologia di strada e la velocità media. La distanza massima tra segnale e dispositivo è di 4 chilometri. È inoltre fondamentale che la segnaletica, luminosa e/o cartellonistica, sia chiara e ineccepibile, evitando posizionamenti occulti (curve, vegetazione, veicoli privati). La dicitura “controllo elettronico della velocità” è obbligatoria per gli autovelox, mentre non è appropriata per i tutor, che necessitano di una segnalazione specifica in quanto misurano la velocità media su un tratto tramite due telecamere poste all’inizio e alla fine del percorso. La mancanza di prova del rispetto di questi requisiti consente di contestare ed annullare il verbale.