Sonnellino lavorativo: non è licenziamento immediato

Sonnellino lavorativo: non è licenziamento immediato

Un dipendente sorpreso a dormire durante l’orario di lavoro non può essere immediatamente licenziato. Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro deve, preliminarmente, avviare una procedura di contestazione, in ottemperanza all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori del 1970. Questa norma garantisce al lavoratore il diritto di difesa, con una contestazione scritta e la possibilità di replica, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale. Un licenziamento senza questa fase preliminare è illegittimo, poiché priva il dipendente della possibilità di presentare le proprie giustificazioni. Un caso emblematico riguarda una guardia giurata licenziata per aver ripetutamente dormito durante il servizio. Inizialmente, la società di vigilanza aveva giustificato il licenziamento per giusta causa, senza preventiva contestazione. La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato il licenziamento, ma la Corte di Cassazione (sentenza n. 6437/2010) ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha riclassificato il licenziamento come “disciplinare”, sottolineando l’obbligo di contestazione preventiva, richiesto sia per i licenziamenti per giusta causa che per quelli disciplinari. La Corte ha stabilito che anche condotte colpose o inadempienti, devono essere sottoposte alle garanzie previste dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto, anche se la procedura di contestazione viene avviata, il licenziamento o altre sanzioni disciplinari restano possibili. È quindi consigliabile concedersi riposi adeguati nel tempo libero.