Responsabilità Medica: Condanna Confermata per Mancata Visita Domiciliare

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un medico per omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), rigettando il suo ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 44057/2022). Il sanitario, addetto al servizio di continuità assistenziale, si era rifiutato di visitare a domicilio un’anziana paziente impossibilitata a spostarsi a causa di fratture costali, nonostante fossero state segnalate gravi difficoltà respiratorie al servizio di emergenza 118. Il medico aveva giustificato la sua inerzia con la presunta non urgenza della visita, sostenendo che, secondo le norme e i contratti collettivi, la visita domiciliare non è obbligatoria e la decisione spetta alla sua discrezione. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che l’obbligo di visita domiciliare decade solo se il medico adotta alternative concrete per adempiere ai propri doveri, quali una consulenza telefonica o un invito all’ambulatorio. Nel caso specifico, l’impossibilità per la paziente di raggiungere l’ambulatorio e l’assenza di un consulto telefonico rendevano la visita a domicilio l’unica opzione praticabile, ingiustificatamente rifiutata. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione dell’urgenza è discrezionale, ma soggetta al sindacato giudiziale in caso di errore manifesto. In questo caso, il giudice d’appello ha ritenuto evidente la necessità di un intervento immediato, data la gravità del quadro clinico riferito. Il fatto che un secondo medico abbia successivamente confermato la non urgenza non inficia la responsabilità del primo, poiché il pericolo per la salute della paziente sussisteva già al momento dell’omissione. Infine, la Corte ha ribadito che la mancata percezione dell’urgenza non esclude il dolo, considerando la gravità dei sintomi, l’età della paziente e la situazione riferita dal figlio. La successiva risoluzione del pericolo ad opera di un altro sanitario è irrilevante.