Convivenza successiva al divorzio: l’assegno di mantenimento non è automaticamente revocato

La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 15241 del 2022, che la convivenza successiva al divorzio non implica automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento. La sentenza, infatti, evidenzia il ruolo compensativo dell’assegno, oltre a quello assistenziale. Il caso ha riguardato una donna privata del sostegno economico in appello, dopo che la sua nuova relazione di fatto era stata accertata. I giudici di merito avevano ritenuto che la nuova unione familiare, modificando radicalmente il tenore di vita, annullasse la necessità dell’assegno. La donna, però, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha accolto il ricorso, focalizzandosi sulla situazione economica precaria della ricorrente, impossibilitata a lavorare per invalidità. I giudici inferiori, secondo la Cassazione, si erano concentrati esclusivamente sulla nuova convivenza, ignorando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018), la quale afferma la natura perequativo-compensativa dell’assegno, oltre a quella assistenziale. Pertanto, anche in presenza di una nuova relazione, il diritto all’assegno di mantenimento, a scopo esclusivamente compensativo, persiste qualora l’ex coniuge sia sprovvisto di mezzi adeguati e impossibilitato ad ottenerli per cause obiettive.