Sentenza sorprendente: autoerotismo su treno non è reato

Sentenza sorprendente: autoerotismo su treno non è reato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32687/2021, ha stabilito che la pratica di autoerotismo a bordo di un treno non configura il reato di atti osceni. Nel caso specifico, un uomo arrestato nel giugno 2019 dalla polizia ferroviaria per tale comportamento su un treno Novara-Treviglio, e accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale a causa della successiva colluttazione, è stato assolto dall’accusa di atti osceni. Il pubblico ministero aveva contestato il reato in virtù della presunta presenza di minori a rischio di assistere all’atto, secondo l’articolo 527, comma 2, del codice penale, modificato nel 2016. Tuttavia, la Corte ha rigettato l’accusa, sostenendo che un vagone ferroviario non rientra tra i luoghi abitualmente frequentati da minori. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che tale locuzione si riferisce a luoghi dove la presenza di minori è abituale e prevedibile, come scuole, asili o parchi giochi, e non a spazi pubblici generici dove i minori potrebbero occasionalmente trovarsi. La sentenza conferma precedenti pronunce che escludono l’applicazione dell’articolo 527 c.p. in contesti analoghi, poiché l’interno di un treno non soddisfa i requisiti di luogo “abitualmente frequentato da minori”. L’uomo è stato quindi condannato unicamente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sanzione pecuniaria per atti osceni in luoghi pubblici, prevista dalla legge per ipotesi al di fuori di quelle che coinvolgono minori, non è stata applicata in quanto la presenza di minori nel vagone non era né prevedibile né abituale.