Aggiornamenti sul Piano Nazionale Anti-Covid: proroga dello stato di emergenza e nuove zone a rischio ridotto

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in serata, ha deliberato la prosecuzione dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021. Tale decisione segue la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell’OMS e si accompagna alla conferma del divieto di spostamenti interregionali fino al 15 febbraio, salvo giustificati motivi di lavoro, necessità o salute. Il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione rimane sempre consentito. Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, a livello nazionale, saranno in vigore le seguenti limitazioni: un solo spostamento giornaliero, tra le 5:00 e le 22:00, verso un’altra abitazione privata, con un massimo di due persone aggiuntive rispetto ai conviventi, inclusi figli minori di 14 anni e persone non autosufficienti. Questo è consentito in zona gialla tra regioni, all’interno dello stesso comune in zona arancione e rossa, eccetto per i comuni sotto i 5000 abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono ammessi spostamenti fino a 30 km dai confini comunali, escludendo i capoluoghi di provincia. È stata istituita una “zona bianca”, comprendente regioni con basso rischio di contagio (incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive). In queste aree, le misure restrittive previste per le zone gialla, arancione e rossa non saranno applicate, ma saranno mantenuti protocolli specifici, con possibilità di ulteriori restrizioni tramite DPCM per attività a elevato rischio epidemiologico. Per ottimizzare la campagna vaccinale, è stata creata una piattaforma informatica nazionale per facilitare la distribuzione di vaccini, dispositivi e materiali correlati, garantendo il tracciamento. Su richiesta delle Regioni o Province autonome, la piattaforma supporterà anche la prenotazione delle vaccinazioni, la registrazione e la certificazione delle somministrazioni, trasmettendo i dati al Ministero della Salute.