Da oggi se il tuo capo te lo dice, è molestia sul lavoro | Lo denunci e smetti di lavorare per 10 anni
La nuova legge (Dl Sicurezza n. 159/2025) potenzia la prevenzione delle molestie sul lavoro. Scopri le misure aziendali e i tuoi diritti per un ambiente realmente protetto.
Estensione del rischio lavorativo: non solo pericoli fisici
Già in passato le molestie erano considerate una forma di discriminazione vietata. Con la nuova normativa, il legislatore fa un passo ulteriore e in piena aderenza all’Articolo 2087 del Codice Civile, che impone agli imprenditori l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti. L’obiettivo non è solo reprimere il comportamento illegale, ma inquadrarlo come un vero e proprio rischio da prevenire, seguendo la logica tipica della sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’articolo 5 del decreto Sicurezza innova il D. Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, estendendo l’elenco delle misure generali di tutela. All’articolo 15, comma 1, del Testo unico è stata aggiunta la lettera z bis), che menziona espressamente la “programmazione di misure di prevenzione di condotte dannose per la sicurezza psicologica e la dignità umana”. Queste misure devono essere adottate dal datore, perché le molestie sul lavoro rappresentano ora formalmente rischi lavorativi.
La volontà del legislatore risponde così alla necessità di adeguare il sistema prevenzionistico alla realtà degli odierni luoghi di lavoro, nei quali i pericoli per l’incolumità non sono più soltanto fisici o tecnici, ma anche organizzativi, relazionali e comportamentali. In pratica, soprusi, pressioni indebite, contatti fisici sgraditi, aggressioni verbali o fisiche e molestie sessuali vengono poste allo stesso livello dei rischi tradizionalmente considerati dalla prevenzione infortunistica.
Valutazione del rischio e l’obbligo di tutelare la sfera intima
Valutazione del rischio e tutela della sfera intima: l’obbligo di protezione.
Questa novità normativa genera significative conseguenze per aziende ed enti pubblici. I datori di lavoro sono ora tenuti a programmare e attuare interventi mirati alla valutazione e prevenzione del rischio di violenze e molestie. Per comprendere appieno l’estensione di questo obbligo, è cruciale considerare la nuova interpretazione di “lavoratore” e “luogo di lavoro”.
Il concetto di lavoratore va inteso in senso ampio, includendo non soltanto i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche apprendisti, lavoratori in somministrazione e soggetti parasubordinati che operano in condizioni analoghe. Questa inclusione assicura una protezione più capillare e universale.
Analogamente, la definizione di luogo di lavoro è stata estesa per garantire una tutela completa. Ora ricomprende ogni ambiente a cui il dipendente ha accesso nello svolgimento della propria attività, anche al di fuori della sede aziendale tradizionale. Fanno parte di questa definizione ampliata:
- I locali di clienti o utenti;
- I cantieri;
- Le sedi operative esterne;
- I mezzi di trasporto utilizzati per lavoro;
- Gli spazi comuni e di servizio come mense, spogliatoi, corridoi o aree parcheggio aziendali.
Dal punto di vista pratico, la nuova legge impone ai datori di lavoro di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo una valutazione specifica, proporzionata e documentata del rischio di violenze o molestie. In questo modo, la prevenzione si estende a tutti i contesti in cui l’attività lavorativa è effettivamente svolta, specialmente quelli caratterizzati da contatto con il pubblico, mobilità o isolamento operativo.
