APOCALISSE SUL 730: aboliti i rimborsi sulla dichiarazione dei redditi | Non ti scali più neanche 1 centesimo

Rimborsi 730 - giornale - infoiva.it
Questa volta non si avranno i rimborsi fiscali per chi ha cartelle esattoriali, a rischio anche il rimborso del 730.
Il decreto Riscossione oltre che novità sulla rateizzazione delle cartelle e sul discarico automatico delle stesse, ha previsto anche una misura che blocca i rimborsi fiscali in presenza di debiti.
Non si parla di una novità assoluta visto che la compensazione volontaria dei debiti con i crediti di imposta esisteva già nell’art. 28-ter del Dpr 602 del 1973.
Rispetto alla vecchia norma, che disponeva la compensazione volontaria con il contribuente che riceveva la proposta di compensazione dall’agente di riscossione potendosi intascare il dovuto, ha visto una rimodulazione totale del prodotto.
Fino a oggi rimborsi fiscali e riscossione erano su binari paralleli e distinti: per riscuotere i debiti l’agente di riscossione non poteva intaccare eventuali crediti d’imposta senza il consenso del contribuente.
Apocalisse 730
Le cose sono diverse da oggi visto che lo stesso dispone il blocco totale dei rimborsi fiscali per chi ha debiti iscritti a ruolo che non scelga la compensazione volontaria. Con l’entrata in vigore della novità le somme spettanti restano a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno dopo. L’attuale ristesura dell’articolo 28-ter prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere al rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi, controlla se il beneficiario delle somme abbia debiti iscritti a ruolo.
Prima del decreto Riscossione, nel caso fossero presenti debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva all’agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, una segnalazione. Le somme del rimborso venivano messe a disposizione dell’agente di riscossione che provvede a notificare al debitore la proposta di compensazione volontaria. Entro 60 giorni il debitore doveva comunicare se intendeva accettare la proposta.

Non scali più nulla
Se il contribuente accettava la proposta l’agente di riscossione versava a proprio favore le somme per le quali risultava il debito, ma se non accettava la compensazione, riceveva il suo rimborso e l’agente di riscossione doveva procedere a trovare un altro modo per riscuotere il debito iscritto a ruolo. Con l’articolo 16 del nuovo decreto, però, entra in gioco la prima novità: il pagamento con compensazione volontaria sarà possibile solo per rimborsi che hanno un importo superiore a 500 euro.
La modifica agisce anche sul blocco dei rimborsi, nel caso il contribuente non opti per la compensazione volontaria. In questo caso le somme oggetto di rimborso rimangono a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre. Se il contribuente accetta la proposta di compensazione, l’importo del rimborso va a saldare o diminuire l’ammontare del debito e l’eventuale differenza è liquidata all’avente diritto. Se rifiuta interviene la nuova procedura e la somma rimane congelata.