Equa ripartizione delle risorse post-separazione: il caso del coniuge dedicato alla famiglia

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26890 del 2022, ha ribadito il diritto al mantenimento per un coniuge che, per scelta condivisa, ha dedicato la propria vita alla cura della famiglia, mantenendo il tenore di vita goduto durante il matrimonio. La sentenza ha accolto il ricorso di un uomo di cinquant’anni contro una decisione di appello che aveva drasticamente ridotto il suo assegno di mantenimento da 1500€ a 300€ mensili. Il giudice di secondo grado aveva omesso di considerare che, per dieci anni, l’uomo, ex manager informatico, aveva rinunciato alla carriera professionale per accudire il figlio disabile e la casa di lusso di proprietà della moglie, economicamente molto benestante. Dopo la separazione, la mancanza di un reddito regolare e le difficoltà nel reinserimento nel mercato del lavoro, dovute all’età e all’obsolescenza delle competenze, lo avevano costretto a dipendere dal supporto economico della sorella. L’uomo ha contestato la decisione appellandosi all’articolo 156 del codice civile, che impone al coniuge più abbiente di provvedere al mantenimento dell’altro. Ha inoltre sottolineato l’inadeguatezza dell’assegno ridotto, incompatibile con lo stile di vita mantenuto durante il matrimonio. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva ignorato la giurisprudenza consolidata, secondo cui l’assegno di mantenimento in fase di separazione deve garantire lo stesso tenore di vita preesistente, in assenza di addebito della separazione. Infatti, la separazione, a differenza del divorzio, mantiene il vincolo matrimoniale e l’obbligo di assistenza materiale, sospendendo solo gli obblighi personali di convivenza, fedeltà e collaborazione. Pertanto, la Corte Suprema ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per una nuova valutazione dell’assegno, coerente con i principi di equità e con il tenore di vita precedentemente goduto.