La Corte Suprema condanna la negligenza genitoriale: abbandono economico e affettivo sono reati distinti

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29926 del 2022, ha stabilito che un genitore che non provvede adeguatamente al mantenimento economico dei figli minorenni e contemporaneamente ne trascura il benessere emotivo e la crescita personale commette due distinti reati, entrambi punibili. Annullamento della sentenza del tribunale di Mantova che aveva condannato un uomo solo per mancato sostegno economico, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia. Secondo la Suprema Corte, la condanna doveva includere un aumento di pena per la violazione del dovere di assistenza morale (art. 570, comma 1, c.p.), accertata dal giudice di primo grado: il padre, oltre a non fornire adeguate risorse finanziarie, aveva dimostrato disinteresse nei confronti della prole, un comportamento che pregiudica lo sviluppo armonioso della personalità dei minori. La Cassazione ha chiarito che l’articolo 570 del codice penale presenta fattispecie distinte e autonome, non assorbibili l’una nell’altra. L’inadempienza economica non implica necessariamente l’abbandono affettivo e viceversa. Pertanto, se sussistono gli elementi costitutivi di entrambi i reati, si configura il concorso di reati, con conseguente aumento della pena. La Corte ha inoltre rilevato la necessità di considerare la pluralità delle parti lese (i figli) nell’applicazione della pena, ritenendo applicabile l’aumento di pena per continuazione interna o concorso formale. La mancata assistenza economica, nei confronti di più persone, configura infatti una pluralità di reati, non un singolo illecito. La sentenza del Tribunale è stata dunque annullata, con rinvio per una nuova determinazione della pena conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte.