Relazioni extraconiugali: quando l’amore diventa reato? Sentenza della Cassazione

Relazioni extraconiugali: quando l’amore diventa reato? Sentenza della Cassazione

L’amore clandestino non è sanzionato legalmente, ma comportamenti offensivi, minacciosi o assillanti derivanti da una relazione extraconiugale possono configurare reati perseguibili. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato questo principio, condannando amanti per stalking, molestie o diffamazione. Un caso emblematico del 2015 vide la condanna di un individuo per atti persecutori a seguito dell’invio di messaggi volgari e dettagliati al marito tradito, corredati dalla divulgazione pubblica del tradimento tramite lettere sul posto di lavoro e scritte offensive sulla scuola dei figli. Queste azioni, palesemente lesive della privacy e della serenità familiare, hanno portato alla condanna. Anche la semplice rivelazione dell’infedeltà, anche senza comportamenti assillanti, può costituire molestia, come dimostrato da una sentenza del 2009 in cui una donna è stata condannata per aver informato la moglie di un’infedeltà tramite pochi messaggi. La Corte ha ritenuto irrilevante sia la presunta conoscenza del tradimento da parte della persona offesa, sia il numero limitato di messaggi, in quanto lesivi di onore e dignità. Analoghe conclusioni sono state raggiunte nel 2015 riguardo a una condanna per rivelazione dell’adulterio tramite telefonate. La pubblicazione di dettagli della relazione sui social media può configurare diffamazione, danneggiando la reputazione della persona tradita. Anche la semplice minaccia di rivelare la relazione può comportare una condanna per minacce. Precedenti meno recenti, seppur isolati, hanno individuato altri profili di illiceità: una sentenza del Tribunale di Roma del 1988 ha riconosciuto un illecito nell’insistenza di un corteggiamento verso una persona sposata, configurabile come induzione al tradimento e passibile di risarcimento danni; una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 1990 ha ravvisato il reato di violazione di domicilio nell’ingresso in un’abitazione da parte di un amante, su invito del coniuge infedele ma senza il consenso dell’altro.