Un individuo accusato di rapina ha cercato, senza successo, di evitare l’aggravante di occultamento del volto, sostenendo che indossava la mascherina per ottemperare alle norme anti-Covid, non per impedire il riconoscimento. I giudici di primo e secondo grado, tuttavia, hanno ritenuto opportuno applicare una pena più severa, considerando l’alterazione delle sembianze come un fattore aggravante. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione. L’imputato ha sostenuto in Cassazione che l’uso della mascherina, obbligatorio per legge, non poteva costituire un’aggravante, definendo la propria condotta come un semplice adempimento del dovere civico. La Corte Suprema, nella sentenza n. 1712 del 2022, ha respinto il ricorso, stabilendo che il camuffamento del volto tramite mascherina, direttamente collegato alla commissione del reato, ha reso oggettivamente più difficile l’identificazione dell’autore. Secondo i giudici, la concomitanza tra il reato e l’uso della mascherina non può essere interpretata come un semplice adempimento di un obbligo legale.
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