L’interruzione delle lezioni scolastiche a causa dell’allerta meteo, come accaduto il 9 febbraio in diversi comuni dell’agro nocerino-sarnese, solleva interrogativi sulla possibilità di ricorrere alla didattica a distanza (DaD). A Nocera Inferiore, ad esempio, il sindaco ha disposto la chiusura degli istituti, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione sull’attivazione della DaD. Questa delega ha suscitato perplessità, alimentando timori che la DaD, strumento emergenziale per il Covid-19, possa divenire prassi abituale in caso di maltempo. Il dibattito, acceso tra sindacati, famiglie e rappresentanti politici, necessita di chiarimenti.
È opportuno precisare che sindaci o prefetti possono ordinare la chiusura delle scuole per eventi di forza maggiore, come le avverse condizioni meteorologiche. Tuttavia, l’articolo 1, comma 1, del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) limita espressamente l’utilizzo della DaD all’emergenza sanitaria da coronavirus, vincolando gli istituti scolastici al rispetto di tale norma. Di conseguenza, si configura una distinzione: i docenti già attivi con la DaD mantengono tale modalità anche in caso di sospensione delle lezioni per motivi diversi dal Covid-19; al contrario, le classi con didattica in presenza non possono ricorrere alla DaD durante le interruzioni dovute al maltempo.
In definitiva, l’attuale normativa non consente l’adozione della DaD al di fuori dell’emergenza Covid-19. Una sua estensione a diverse contingenze richiederebbe una specifica regolamentazione contrattuale, attualmente assente.
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