La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5195 del 2020, ha ribadito che la mancanza di una dimora non legittima l’occupazione illegale di proprietà privata. La condizione di povertà non costituisce, di per sé, una giustificazione per tale reato. Secondo gli Ermellini, la possibilità di accedere a programmi di assistenza pubblica, come l’edilizia popolare, rende evitabile il rischio di privazione della casa. Il pericolo, pertanto, non rientra nella definizione giuridica di “stato di necessità”, scriminante che richiede un’imminenza e inevitabilità del danno grave alla persona, assenti in questo caso. La sentenza conferma la condanna a quattro mesi di reclusione di una donna, già decisa dalla Corte d’Appello di Milano, per occupazione abusiva protrattasi per oltre cinque anni di un immobile. La possibilità di trovare alloggio presso parenti escludeva l’esistenza di un pericolo attuale ed inevitabile. In conclusione, la Corte ha precisato che lo stato di necessità, nell’ambito delle occupazioni abusive, può essere invocato solo in presenza di un rischio immediato e temporaneo, non come soluzione a lungo termine per un problema abitativo strutturale.
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