Mentita al controllore: pesante sanzione per viaggio senza biglietto

Mentita al controllore: pesante sanzione per viaggio senza biglietto

Una donna è stata condannata dalla Corte d’Appello di Trieste a una consistente multa di 45.000 euro per aver viaggiato senza biglietto su un treno e aver fornito al personale di controllo dati anagrafici falsi. La sentenza, confermata dalla Cassazione (sentenza n. 47044/2019), si basa sull’articolo 495 del codice penale, che sanziona con la reclusione fino a tre anni le false dichiarazioni di identità o stato a un pubblico ufficiale. La difesa aveva sostenuto che il reato fosse quello previsto dall’articolo 496, in quanto la trascrizione delle informazioni false nel rapporto della polizia ferroviaria era avvenuta successivamente alla dichiarazione della viaggiatrice, escludendo quindi la consapevolezza di contribuire alla redazione di un atto pubblico. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la consapevolezza dell’inserimento in un atto pubblico non è un elemento costitutivo del reato previsto dall’articolo 495. La Corte ha inoltre ribadito che il personale addetto al controllo dei biglietti sui mezzi pubblici ha la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto svolge funzioni di accertamento, certificazione ed eventuale sanzione delle infrazioni. La Suprema Corte ha infine sottolineato la distinzione tra “dichiarazione” (articolo 496) e “attestazione” (articolo 495): nel caso specifico, la fornitura di dati falsi in assenza di documenti d’identità configura un’ “attestazione”, volta a garantire al controllore l’identità del viaggiatore. In definitiva, la condotta della donna integra il reato previsto dall’articolo 495, indipendentemente dalla successiva formalizzazione in un atto pubblico.