Pedone investito in area vietata: la Cassazione respinge il risarcimento

Pedone investito in area vietata: la Cassazione respinge il risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25027 del 2019, ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dagli eredi di una donna deceduta in un incidente stradale. La donna, infatti, è stata investita mentre attraversava di corsa e di notte una strada a scorrimento veloce, in un punto sprovvisto di attraversamento pedonale, a causa di uno spartitraffico centrale. Il giudice ha stabilito che l’autista non è responsabile, avendo dimostrato che il comportamento imprevedibile della vittima è stato l’unico fattore causale dell’incidente. Nonostante la velocità dell’automobilista superasse di poco il limite consentito, la ricostruzione dei fatti ha dimostrato che il sinistro si sarebbe verificato comunque. Pertanto, la presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall’articolo 2054 comma 1 del codice civile, è stata ritenuta superata. La condotta anomala e improvvisa del pedone ha reso impossibile per l’autista sia avvistarlo tempestivamente sia adottare misure evasive. Secondo una consolidata giurisprudenza, l’assenza di responsabilità del conducente non richiede la prova di una guida impeccabile, ma può essere accertata dimostrando che il comportamento del pedone è stato la causa esclusiva e inevitabile dell’incidente, nelle specifiche circostanze del traffico e in considerazione dell’impossibilità di effettuare manovre di emergenza, come nel caso specifico.