Sentenza della Cassazione: stato di ebbrezza e sosta del veicolo

La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di guida sotto l’influenza di alcol si configura anche se il veicolo è fermo al momento del controllo. La sentenza n. 41457 del 2019 conferma che anche una semplice sosta costituisce una fase della circolazione stradale. Il caso riguardava un individuo sottoposto ad alcoltest dopo essere stato notato in evidente stato di alterazione da agenti di polizia, dopo aver parcheggiato e lasciato il suo veicolo per entrare in un locale. La Corte d’Appello di Trieste aveva ritenuto l’uomo colpevole, non solo di guida in stato di ebbrezza, ma anche di rifiuto all’alcoltest (art. 186, comma 7, Codice della Strada) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis Codice Penale).
La difesa aveva sostenuto che, essendo stato fermato dopo aver parcheggiato, l’individuo non fosse più da considerare “conducente”, ma “pedone”. La Cassazione ha respinto questa argomentazione, specificando che l’art. 186, comma 7, del Codice della Strada sanziona il “conducente” che rifiuta l’alcoltest anche in assenza di incidente, se vi è ragione di sospettare alterazione psicofisica da alcol. Il termine “conducente” si riferisce a chiunque abbia guidato un veicolo poco prima del controllo.
Giurisprudenza precedente ha già chiarito che, ai fini del reato in questione, la “guida” include la presenza all’interno del veicolo, indipendentemente dal suo stato di moto. È però necessario accertare che il soggetto abbia precedentemente utilizzato il mezzo in area pubblica o ad essa destinata. In sostanza, è proibito non solo guidare sotto l’influenza di alcol, ma anche semplicemente trovarsi al volante con le capacità psicofisiche compromesse da bevande alcoliche precedentemente assunte.