L’acquisto di un immobile in condominio può comportare l’onere inaspettato di saldare i contributi condominiali non versati dal precedente proprietario. Il codice civile, nello specifico l’articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione, stabilisce la responsabilità solidale dell’acquirente per le quote condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente. Questo obbligo, limitato nel tempo, si riferisce all’anno di gestione condominiale, non a quello solare. Tale norma tutela l’amministrazione condominiale, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie alla gestione ordinaria. L’amministratore può quindi richiedere il pagamento direttamente all’acquirente, il quale potrà successivamente richiedere il rimborso al venditore per le quote relative al periodo precedente all’acquisto. Tuttavia, ottenere tale rimborso può rivelarsi complesso, spesso necessitando di azioni legali dispendiose e lunghe qualora il venditore non adempia spontaneamente. Per evitare questa eventualità, è fondamentale accertare preventivamente l’esistenza di debiti condominiali, ottenendo dall’amministratore una dichiarazione dettagliata sull’importo delle quote insolute. Questa informazione consentirà di negoziare con il venditore il prezzo e le modalità di pagamento, prevedendo la compensazione delle somme arretrate. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, sottolinea l’importanza di individuare il momento in cui sorge l’obbligo di pagamento. Per le spese di manutenzione ordinaria, ciò avviene con l’erogazione del servizio o l’inizio dei lavori, indipendentemente dalla data di delibera assembleare. Per interventi straordinari, di ristrutturazione o innovazione, invece, è determinante la data di delibera, che costituisce l’atto fondante dell’obbligazione. Se le spese sono state deliberate prima della vendita, il venditore ne risponde, anche se i lavori sono stati eseguiti successivamente. In questo caso, l’acquirente ha diritto al rimborso da parte del venditore, in base al principio di solidarietà passiva previsto dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
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