La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 372 del 2019, ha stabilito che riprendere immagini di una persona nella propria abitazione non costituisce sempre reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.). La condanna per tale reato presuppone che la ripresa sia ottenuta in modo illecito, impiegando cioè metodi o strumenti per aggirare la privacy della persona filmata. Nel caso specifico, un uomo era stato condannato in appello per aver ripreso la vicina di casa nuda, mentre usciva dalla doccia nella casa della madre. La Cassazione ha annullato la sentenza, argomentando che la mancanza di tende alla finestra ha reso l’osservazione e la successiva registrazione possibili senza l’ausilio di mezzi o accorgimenti particolari. La vicinanza delle abitazioni e l’assenza di schermature hanno reso le attività della donna visibili da esterno senza necessità di azioni intrusive. In sostanza, la Corte ha stabilito che, in assenza di comportamenti intrusivi o di utilizzo di strumenti per eludere la riservatezza, la semplice osservazione e ripresa da un luogo pubblico o accessibile non integrano il reato in questione, a meno che non si tratti di condotte palesemente indebite. La riservatezza non è violata se la visibilità è consentita dalla mancanza di barriere o schermature.
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