Dal giugno 2016, la negazione dell’Olocausto costituisce una circostanza aggravante nei crimini di discriminazione razziale, etnica o religiosa, come stabilito dalla legislazione italiana. Questa modifica alla Legge Mancino (1975), che già reprimeva la propaganda razzista e l’istigazione alla discriminazione, introduce il reato di negazionismo, punibile con una pena detentiva da due a sei anni. In particolare, il comma 3 bis dell’articolo 3 incrimina il pubblico incitamento ad atti discriminatori, qualora tale incitamento, fondato in tutto o in parte sulla negazione della Shoah – e quindi dei crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra definiti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale – crei un concreto pericolo di diffusione dell’odio. L’iter legislativo, approdato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2016, è stato contrassegnato da intense discussioni parlamentari e successive revisioni del testo. La norma ha scatenato un acceso dibattito pubblico: da un lato, chi ritiene doveroso contrastare la negazione del genocidio nazista a tutela della memoria storica; dall’altro, chi teme una indebita limitazione della libertà di espressione sancita dalla Costituzione. L’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane ha sottolineato l’importanza di contrastare il negazionismo con strumenti culturali, non solo penali, precisando che l’aggravante non si applica a ogni opinione contraria alla ricostruzione storica, ma solo a forme di divulgazione piene di odio che minacciano la pacifica convivenza civile.
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