Risarcimento danni da sinistri stradali: novità legislative e implicazioni pratiche

La legge 124 del 2017 ha profondamente modificato la normativa sui risarcimenti per incidenti stradali, introducendo importanti novità in diversi ambiti. Per quanto concerne la testimonianza, la legge richiede l’immediata identificazione dei testimoni oculari per ottenere il risarcimento dei danni materiali. La mancata segnalazione tempestiva esclude la testimonianza in giudizio, salvo tre eccezioni: impossibilità oggettiva di identificazione immediata, identificazione successiva da parte delle forze dell’ordine, o coinvolgimento di danni a persone. Inoltre, ogni testimone può deporre al massimo in tre cause nell’arco di cinque anni. In caso di inerzia del danneggiato, l’assicurazione ha sessanta giorni per inviare una raccomandata con invito a fornire i nominativi entro ulteriori sessanta giorni.
La “scatola nera”, dispositivo che registra i dati di guida, assume un ruolo centrale come prova inconfutabile. La sua installazione comporta sconti sulla polizza RC Auto, ma la sua rimozione o manomissione comporta la perdita dello sconto e l’obbligo di restituzione delle somme risparmiate.
Per avviare un’azione legale contro un rifiuto di risarcimento, il danneggiato deve attendere la decisione definitiva dell’assicurazione o, in mancanza, la scadenza di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Tuttavia, l’assicurazione può disattendere i termini delle offerte formali in caso di sospetto di frode, individuabile tramite banche dati sinistri o perizie che evidenzino incongruenze tra il danno dichiarato e la realtà dei fatti.
Infine, il sistema di risarcimento dei danni fisici è stato riformato con l’introduzione di tabelle nazionali uniche per le macrolesioni (10-100 punti percentuali di invalidità) e le microlesioni (1-9 punti percentuali), entrambe soggette ad aggiornamento annuale Istat. Per le lesioni lievi, è obbligatorio un accertamento clinico strumentale, eccetto per quelle visibili, per le quali basta un esame visivo.