La Corte di Cassazione ha stabilito che il sequestro preventivo di animali domestici, fonte di disturbo per i vicini, è legittimo, indipendentemente dall’affetto del proprietario. Una sentenza del 2016 (n. 54531) ha confermato questo principio nel caso di una proprietaria di tre cani tenuti in condizioni igieniche precarie, che causavano rumori e odori molesti ai residenti. I vicini, stanchi di sopportare il disturbo prolungato, hanno ottenuto il sequestro preventivo dal Tribunale di Trieste, in base agli articoli 674 e 659 del codice penale. Il giudice ha ritenuto gli animali “cose pertinenti al reato”, in quanto fonte di reiterazione delle condotte illecite. La ricorrente in Cassazione ha sottolineato il suo profondo affetto per i cani, sostenendo che questi non sono “oggetti”, ma “esseri senzienti” e che il sequestro costituisce una sofferenza ingiustificata. Tuttavia, la Corte Suprema ha ribadito che, pur riconoscendo una certa capacità di relazione tra uomo e animale, la tutela del benessere umano prevale su quella animale. La sofferenza degli animali, in questo caso, è subordinata alla necessità di preservare la quiete pubblica e la pacifica convivenza. La Corte ha inoltre ipotizzato che l’allontanamento dei cani dalle precarie condizioni in cui vivevano possa persino favorire la loro adozione da parte di persone più attente al loro benessere.
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