Una recente sentenza della Cassazione (n. 3318 del 2017) ribalta la tradizionale concezione dell’addebito per infedeltà coniugale. Il principio di “occhio per occhio” trova un’inaspettata applicazione: se un coniuge tradisce, e il partner risponde con una infedeltà a sua volta, quest’ultima non costituisce automaticamente motivo di addebito. La Corte Suprema ha infatti stabilito che la reazione al tradimento iniziale non può essere considerata un’azione autonoma, ma una conseguenza diretta della precedente violazione del vincolo matrimoniale. Il coniuge infedele originario, pertanto, rimane pienamente responsabile della rottura del matrimonio e delle relative conseguenze, anche qualora il partner reagisca con un comportamento simile. Questa decisione modifica la tradizionale prospettiva giuridica, rendendo irrilevante l’infedeltà successiva quale “risposta” all’azione iniziale del coniuge fedifrago. In sostanza, la giustificazione del tipo “ha iniziato lui/lei” non è più valida per evitare l’addebito della separazione. L’infedele, dunque, potrebbe ritrovarsi non solo tradito, ma anche costretto a sostenere le spese di mantenimento del coniuge. La sentenza introduce un’importante novità nel diritto di famiglia, spostando l’attenzione sulla responsabilità di chi viola per primo il patto di fedeltà. Resta da vedere l’impatto a lungo termine di questa interpretazione, in un contesto sociale in cui l’evoluzione dei costumi e la definizione stessa del matrimonio sono in continua evoluzione.
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