Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24471/2014) ha ribaltato una precedente decisione della Corte d’Appello di Venezia, affermando il principio di uguaglianza di genere nella spartizione delle faccende domestiche. La sentenza, sollevata in risposta a una causa per risarcimento danni a seguito di incidente stradale, contestava il diniego di risarcimento per la perdita della capacità di svolgere lavori domestici ad un uomo, motivato con l’affermazione che tali compiti non rientrino “nell’ordine naturale delle cose” per il sesso maschile. La Corte Suprema ha respinto questa argomentazione, evidenziando tre punti cruciali. In primo luogo, la suddivisione dei lavori domestici non è dettata da una presunta “natura” ma dalle scelte individuali e dalle consuetudini sociali, in continua evoluzione. In secondo luogo, la decisione della Corte d’Appello contrasta con l’articolo 143 del codice civile, che sancisce la parità di contribuzione dei coniugi ai bisogni familiari. Infine, la Corte Suprema ha sottolineato che chiunque, indipendentemente dal genere, si occupa di una parte, sia pure minima, delle faccende domestiche, per la propria autonomia personale. Di conseguenza, la Corte Suprema ha stabilito il diritto al risarcimento per la perdita della capacità di contribuire alle faccende domestiche anche nel caso dell’uomo coinvolto nella causa. La sentenza rappresenta una chiara condanna dei pregiudizi sessisti, promuovendo invece un modello di coppia basato sulla collaborazione e su una divisione equa dei compiti, a beneficio dell’armonia e dell’equilibrio familiare.
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