La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18937 del 6 maggio 2016, ha stabilito che sottrarre alla moglie il bancomat, impedendole l’accesso al conto corrente condiviso, costituisce reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Questo atto, secondo la Suprema Corte, lede la dignità personale della consorte, equiparabile ad altre condotte penalmente rilevanti come aggressioni verbali o fisiche. Nel caso specifico, il marito aveva impedito alla moglie di prelevare denaro necessario al mantenimento familiare. Sebbene la determinazione del fabbisogno familiare, specie in presenza di figli, possa essere complessa, la sentenza evidenzia la gravità di tale comportamento. Pertanto, la semplice sottrazione del bancomat, indipendentemente dalla situazione economica o lavorativa della moglie, può comportare conseguenze penali. L’utilizzo del bancomat, strumento di accesso a risorse economiche essenziali, non può essere arbitrariamente limitato da un coniuge. La Cassazione, infatti, sottolinea come anche spese che potrebbero apparire non indispensabili, possono rientrare nel diritto della moglie ad un adeguato tenore di vita.
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