La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di mantenimento da parte di una donna affetta da shopping compulsivo, ritenendo tale comportamento responsabile della separazione. La decisione, sancita nella sentenza n. 25843 del 2013, si basa sulla violazione dei doveri coniugali di collaborazione economica e fedeltà, previsti dall’articolo 143 del Codice Civile. La donna, diagnosticata con una nevrosi caratteriale che si manifestava con impulsi incontrollabili all’acquisto, aveva effettuato spese eccessive, persino sottraendo denaro a parenti ed estranei. Sebbene la perizia confermasse la patologia, accertando anche la piena consapevolezza della donna della sua condizione, la Corte d’Appello di Firenze e successivamente la Cassazione hanno stabilito che la sua capacità di intendere e volere non era compromessa al punto da escludere la responsabilità per le sue azioni. Di conseguenza, la separazione le è stata addebitata, negandole il diritto all’assegno di mantenimento. La sentenza evidenzia che l’addebito della separazione presuppone l’imputabilità del comportamento lesivo dei doveri coniugali, un requisito pienamente soddisfatto nel caso specifico. Pertanto, il disturbo mentale, pur esistente, non ha escluso la responsabilità della donna per gli atti illeciti compiuti.
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