Polizza Retrodatata: L’Assicurazione Risponde Comunque dei Danni

Un incidente stradale ha coinvolto un autobus, causando la morte di una persona e diversi feriti. Le parti lese hanno intentato una causa contro il proprietario e il conducente del veicolo, e contro la Sun Alliance, la compagnia di assicurazione indicata come responsabile al momento dell’evento. La Sun Alliance ha contestato la validità della polizza, sostenendo che l’agente, Effegi s.n.c., l’aveva stipulata dopo l’incidente, retrodatandola fraudolentemente su richiesta dell’assicurato. Secondo la compagnia, il contratto non esisteva al momento del sinistro, e quindi la responsabilità per il risarcimento dei danni doveva ricadere sull’intermediario disonesto e sui responsabili civili, in quanto l’assicurazione RCA non copre eventi già verificatisi (nullità per “inesistenza del rischio”, art. 1895 c.c.). Nonostante le tesi difensive dell’assicurazione, la condanna al risarcimento è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, inclusa la Cassazione (sentenza n. 6974/2016). La Corte Suprema ha stabilito che la nullità per “inesistenza del rischio” si applica solo quando il rischio è effettivamente inesistente (es. veicolo demolito). In questo caso, il rischio di ulteriori incidenti permaneva anche dopo il sinistro. Pertanto, sebbene la polizza sia stata rilasciata illegalmente dopo l’evento, il contratto, pur inefficace, è valido a tutti gli effetti. L’assicurazione è tenuta al risarcimento, potendo poi rivalersi sull’agente infedele e sull’assicurato. La Corte ha chiarito che, nei rapporti tra danneggiato e assicuratore, l’obbligazione risarcitoria non deriva dal contratto assicurativo, ma direttamente dalla legge. Il diritto al risarcimento del danneggiato sussiste anche in presenza di una polizza viziata, ma comunque esistente in quanto stipulata da un agente in rappresentanza dell’assicurazione.