Responsabilità comunale per danni da strade dissestate

Responsabilità comunale per danni da strade dissestate

Le insidie stradali, come voragini e buche, rappresentano un pericolo costante per gli automobilisti. La questione della responsabilità per i danni derivanti da tali situazioni è regolata dall’articolo 2051 del codice civile, che stabilisce la responsabilità di chi ha in custodia una cosa, salvo prova di caso fortuito. Tradizionalmente, grava sul conducente l’onere di dimostrare l’impossibilità di evitare il danno e il nesso di causalità tra la buca e il danno subito. Tuttavia, una sentenza del Tribunale di Napoli del 2016 (n. 144) ha introdotto una significativa variazione giurisprudenziale. Questa sentenza ribalta, in parte, l’onere della prova, attribuendo al comune la responsabilità oggettiva per la manutenzione delle strade sotto la sua giurisdizione. Il comune, dunque, è tenuto a dimostrare che il danno sia stato causato da caso fortuito, come la negligenza del conducente. Al contrario, il danneggiato deve semplicemente provare di aver subito danni a causa di una buca stradale. Questa interpretazione più rigorosa dell’articolo 2051 comporta una responsabilità diretta e automatica per il comune, con conseguenti implicazioni per le casse comunali già oberate dalle richieste di risarcimento. Considerata la diffusa presenza di strade in cattivo stato di manutenzione, si pone la necessità di una riflessione sulla gestione delle infrastrutture stradali, bilanciando la necessità di risarcimento dei danni con la sostenibilità economica per gli enti locali. La soluzione potrebbe risiedere in una maggiore attenzione alla manutenzione stradale, piuttosto che nell’istituzione di una nuova disciplina sportiva dedicata all’arte dello slalom tra le buche.