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La sottile linea tra investigazione legittima e violazione della privacy

La crescente diffusione di internet e dei social media ha rivoluzionato le relazioni interpersonali, facilitando sia la formazione di legami affettivi che la loro potenziale rottura. Questa stessa tecnologia, però, offre nuove strade per scoprire eventuali infedeltà, trasformandosi in una miniera di prove digitali. Spesso, un coniuge sospettoso tenta di raccogliere informazioni dalla posta elettronica, dai messaggi di testo o dai profili social del partner, con l’intento di utilizzarle in una successiva causa di separazione o divorzio. Tuttavia, tale comportamento solleva importanti questioni legali, in quanto l’accesso non autorizzato alle comunicazioni private costituisce un reato. Secondo la giurisprudenza, l’intercettazione delle comunicazioni di un coniuge, anche all’interno della propria abitazione, configura il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Codice Penale), come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 46202 del 2 dicembre 2003. Similmente, la visione della corrispondenza altrui senza il consenso è vietata dall’articolo 616, comma 1, del Codice Penale (Cassazione Penale, Sezione V, sentenza 8838 del 10 luglio 1997). Email, messaggi istantanei e SMS sono considerati corrispondenza privata e, come tale, inviolabili. Nonostante la natura illegale dell’intrusione nella privacy, le prove raccolte in questo modo potrebbero essere utilizzate in un procedimento civile. In questo caso, il giudice valuterà l’ammissibilità delle prove ottenute in violazione della riservatezza. Il Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) prevede il consenso informato per il trattamento dei dati personali, ma ammette eccezioni quando questi dati sono necessari per far valere un diritto in sede giudiziaria. Pertanto, un coniuge tradito potrebbe giustificare l’accesso non autorizzato alle comunicazioni del partner solo se queste costituiscono l’unica prova disponibile di infedeltà e se i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo. Avv. Anna Canzolino —————————Per consulenze e approfondimenti, contattare l’avvocato al numero 3347516501, previo appuntamento.

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