L’avvento di internet e dei social media ha modificato profondamente le dinamiche relazionali, introducendo una nuova forma di tradimento: quello virtuale. La crescente diffusione di amicizie online, spesso alimentate dalla noia, dalla curiosità o dalla ricerca di evasione dalla routine di coppia, porta a chat assidue e allo sviluppo di relazioni intense, seppur esclusivamente digitali. Queste relazioni, sebbene prive di contatto fisico, possono rappresentare una grave violazione della fiducia coniugale, mettendo a repentaglio la stabilità del matrimonio.
Secondo la giurisprudenza prevalente, la fedeltà coniugale va interpretata in senso ampio, abbracciando sia l’aspetto fisico che quello emotivo-spirituale. La protezione della dignità e della sensibilità del partner è fondamentale, rendendo incompatibili con il vincolo matrimoniale i comportamenti che ledono tale principio, incluse le relazioni virtuali intense che generano sospetti di infedeltà. La divulgazione di queste relazioni, con il conseguente discredito pubblico, può essere considerata causa di separazione con addebito.
La giurisprudenza, pur non definendo esplicitamente “adulterio online”, ha equiparato le relazioni virtuali che causano forti sospetti di infedeltà, o che ledono la dignità del coniuge, all’adulterio tradizionale (Cassazione 9472/1999). Diverse sentenze, come quella del Tribunale di Caltanissetta (1018/2013), hanno addebitato la separazione a causa di scambi di messaggi d’amore, confermando che non è necessario il contatto fisico per configurare l’infedeltà.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente precisa che una relazione online, in assenza di incontri fisici, non è di per sé sufficiente a causare l’intollerabilità della convivenza (Cass. Civ. 8929/2013). L’addebito della separazione è riconosciuto solo quando la relazione virtuale ha generato forti sospetti di infedeltà, danneggiando la dignità del coniuge.
In conclusione, anche un rapporto platonico online può comportare responsabilità nella separazione, a condizione che la violazione della fiducia coniugale sia comprovata e abbia causato la rottura del rapporto. Il tribunale dovrà valutare caso per caso se l’infedeltà, reale o virtuale, abbia effettivamente contribuito alla crisi matrimoniale. Avv. Anna Canzolino —————————Per approfondimenti e consulenze contattare l’avvocato al 3347516501 (previa appuntamento).
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